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Decreto legislativo 277/1991

Art. 13 — Misure tecniche, organizzative, procedurali

ELI /it/decreto-legislativo/1991/08/15/277/art/13parte di Decreto legislativo 277/1991
Art. 13. Misure tecniche, organizzative, procedurali 1. Nelle attivita' lavorative che comportano le condizioni di esposizione indicate all'articolo 11, comma 3, il datore di lavoro: a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulizia e manutenzione; b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di piombo non superiori alle necessita' delle lavorazioni e che il piombo in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessita' predette; c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti al piombo, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate; d) in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, adotta le misure concretamente attuabili per evitare o ridurre l'emissione di piombo e la sua diffusione negli ambienti di lavoro. Se tali misure comprendono l'installazione di dispositivi di aspirazione o di abbattimento del piombo, questi sono sistemati quanto piu' possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite delle misurazioni della concentrazione del piombo nell'aria, onde verificare l'efficacia delle misure adottate; e) mette a disposizione dei lavoratori: 1. indumenti di lavoro o protettivi, tenendo conto delle proprieta' chimico-fisiche del piombo o dei composti del piombo cui i lavoratori sono esposti; 2. mezzi per la protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con manipolazione dei prodotti polverosi e nelle pulizie; 3. mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni di cui agli articoli 18, comma 4, 19, comma 1, e 20.

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