Decreto legislativo 78/1991
Art. 36 — Inquadramento del personale effettivo della banda impiegato in parti superiori
Art. 36. Inquadramento del personale effettivo della banda impiegato in parti superiori 1. Il personale della banda dell'Arma dei carabinieri, vincitore di concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, ad eccezione del maestro direttore e del maestro vice direttore, che svolge da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore a quella di appartenenza, e' confermato nella parte o qualifica superiore previo superamento di una prova pratica. 2. L'accertamento sulla corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore e' effettuata da una commissione, nominata con determinazione del comandante generale dell'Arma, composta: a) dal comandante della scuola allievi carabinieri di Roma; b) dal maestro direttore della banda; c) dal maestro vice direttore della banda. 3. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un ufficiale inferiore dell'Arma dei carabinieri. 4. La commissione si esprime nei confronti del candidato esaminato mediante giudizio sintetico di idoneita' o di non idoneita'. 5. Il sottufficiale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore e' reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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