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Decreto legislativo 78/1991

Art. 28 — Uniforme ed impiego

ELI /it/decreto-legislativo/1991/02/27/78/art/28parte di Decreto legislativo 78/1991
Art. 28. Uniforme ed impiego 1. Il personale della banda, in servizio, indossa le uniformi stabilite dal regolamento previsto per l'Arma dei carabinieri, con il relativo armamento; questo peraltro non viene portato nella esecuzione dei concerti. 2. Allo stesso personale della banda dell'Arma dei carabinieri e' vietato svolgere qualsiasi attivita' esterna alla banda stessa, senza esplicita preventiva autorizzazione del comandante generale. 3. Agli orchestrali puo' essere richiesto, in caso di necessita', di espletare temporaneamente altra parte o di suonare strumento affine ai sensi della tabella B.

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