Decreto legislativo 78/1991
Art. 26 — Limiti d'eta' per il personale della banda
Art. 26. Limiti d'eta' per il personale della banda 1. Gli ufficiali direttore e vice direttore della banda dell'Arma dei carabinieri cessano dal servizio permanente al compimento del 60 anno di eta'. 2. I sottufficiali orchestrali ed archivista della banda dell'Arma dei carabinieri cessano dal servizio permanente al compimento del 56 anno di eta'.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e la conferma dell'abrogazione dell'art. 26.
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