Decreto legislativo 78/1991
Art. 13 — Nomina del maestro direttore di banda
Art. 13. Nomina del maestro direttore di banda 1. La nomina dell'ufficiale maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore. 2. Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di maggiore maestro direttore di banda in servizio permanente di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'art. 11, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti. 3. Il maestro direttore di banda all'atto della nomina segue un corso di formazione militare e tecnico-professionale, di durata non inferiore a 120 giorni, presso la scuola ufficiali carabinieri. 4. Si prescinde dal corso di cui al comma 3 se il maestro direttore di banda, al momento del concorso, e' ufficiale dell'Arma. 5. Al termine del corso, sul conto dell'ufficiale, viene redatto apposito rapporto informativo a cura dei superiori gerarchici della scuola. 6. Nei confronti del maestro direttore di banda si applicano le leggi sullo stato degli ufficiali dell'Esercito.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e la conferma dell'abrogazione dell'art. 13.
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