Decreto legislativo 78/1991
Art. 10 — Reclutamento del personale della banda
Art. 10. Reclutamento del personale della banda 1. Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi indetti dal Ministro della difesa, il quale con propri decreti: a) provvede alla nomina delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo grado, di appello e psico-attitudinale; b) determina il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle vacanze organiche; c) approva le graduatorie finali e nomina i vincitori dei concorsi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e la conferma dell'abrogazione dell'art. 10.
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