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Decreto legislativo 78/1991

Art. 10 — Reclutamento del personale della banda

ELI /it/decreto-legislativo/1991/02/27/78/art/10parte di Decreto legislativo 78/1991
Art. 10. Reclutamento del personale della banda 1. Il reclutamento del personale della banda ha luogo mediante concorsi indetti dal Ministro della difesa, il quale con propri decreti: a) provvede alla nomina delle commissioni per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, per la visita medica di primo grado, di appello e psico-attitudinale; b) determina il numero dei posti messi a concorso, in relazione alle vacanze organiche; c) approva le graduatorie finali e nomina i vincitori dei concorsi.

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