Decreto legislativo 78/1991
Art. 1 — Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri
Art. 1. Compiti della banda musicale dell'Arma dei carabinieri 1. La banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti della vita dell'istituzione e a rappresentare l'Arma dei carabinieri in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale. 2. Su richiesta di enti o comitati, puo' essere autorizzata la partecipazione della banda a manifestazioni indette in occasione di particolari solennita', nonche' ad attivita' concertistiche per la diffusione della cultura musicale, anche in collegamento con associazioni culturali e con enti pubblici o privati, nazionali e stranieri. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariate il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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