Decreto legislativo 356/1990
Art. 40 — Rapporti con le autorita' di Stati esteri
Art. 40. Rapporti con le autorita' di Stati esteri 1. In deroga alle previsioni dell'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, a condizioni di reciprocita', le autorita' creditizie collaborano con le competenti autorita' degli Stati esteri al fine di coordinare lo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 32, 33, 34 e 35 con le procedure di risanamento o di liquidazione di societa' e enti del medesimo gruppo con sede legale negli Stati esteri stessi. 2. Sono salve le disposizioni in materia di svolgimento delle procedure che siano stabilite in attuazione di norme comunitarie ovvero di convenzioni internazionali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 40.
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