Decreto legislativo 356/1990
Art. 31 — Requisiti di esperienza e di onorabilita'
Art. 31. Requisiti di esperienza e di onorabilita' 1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la societa' finanziaria capogruppo si applicano le disposizioni in materia di requisiti di esperienza e di onorabilita' previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi. 2. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso societa' finanziarie appartenenti ad un gruppo creditizio si applicano le disposizioni in materia di onorabilita' previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso enti creditizi.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 385/09 — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.autoritativoha disposto (con l'art. 161, comma 1) l'abrogazione dell'art. 31.
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