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Decreto legislativo 356/1990

Art. 26 — Nozione di controllo

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/26parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 26. Nozione di controllo 1. Ai fini della presente disciplina il controllo ricorre nelle ipotesi di cui all'art. 2359, comma 1, del codice civile, anche se la partecipazione e' posseduta attraverso societa' fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti. 2. L'esistenza del controllo nella forma dell'influenza dominante e' presunta, salvo prova contraria, allorche' ricorra una delle seguenti situazioni: 1) possesso di una partecipazione idonea a consentire la nomina della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione; 2) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite; b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune; c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute; d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e dei dirigenti delle imprese; 3) assoggettamento, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi, a direzione comune.

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