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Decreto legislativo 356/1990

Art. 24 — Gruppo creditizio

ELI /it/decreto-legislativo/1990/11/20/356/art/24parte di Decreto legislativo 356/1990
Art. 24. Gruppo creditizio 1. Ai fini della legge 30 luglio 1990, n. 218, e del presente decreto il gruppo creditizio e' composto alternativamente: 1) dall'ente creditizio, iscritto all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle societa' e enti da questo controllati esercenti attivita' bancaria, attivita' finanziaria nonche', in via esclusiva o principale, attivita' strumentale all'attivita' delle societa' e enti del gruppo; 2) dalla societa' finanziaria e dalle societa' e enti da questa controllati esercenti attivita' bancaria, attivita' finanziaria nonche', in via esclusiva o principale, attivita' strumentale all'attivita' delle societa' e enti del gruppo, quando gli enti creditizi controllati detengano complessivamente all'ultimo 31 dicembre, una quota del mercato nazionale, determinata sulla base delle segnalazioni alla Banca d'Italia e delle statistiche non provvisorie dalla stessa pubblicate per il sistema, pari o superiore all'l per cento dei depositi della clientela o degli impieghi con la clientela, ovvero quando la somma degli attivi degli enti creditizi e delle societa' e enti da essi controllati rappresenti almeno la meta' dell'attivo del gruppo secondo i dati dell'ultimo bilancio approvato.

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