Decreto legislativo 356/1990
Art. 21 — Autorizzazione del Consiglio dei Ministri
Art. 21. Autorizzazione del Consiglio dei Ministri 1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d'Italia che provvede all'istruttoria, puo' autorizzare, in deroga al precedente art. 19, comma 1, il trasferimento di azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria, o di diritti di opzione sulle medesime, che comporti il venir meno della partecipazione maggioritaria diretta o indiretta di enti pubblici nelle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1. 2. L'autorizzazione puo' essere concessa per conseguire anche uno solo dei seguenti obiettivi: a) rafforzamento del sistema creditizio italiano; b) rafforzamento della sua presenza internazionale; c) rafforzamento della sua dimensione patrimoniale; d) raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacita' competitiva; e) altre finalita' di pubblico interesse riconducibili al contenuto dei presenti decreti.
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Inserisce · 1
- D.lgs 481/12 — Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioautoritativoha disposto (con l'art. 43, comma 3) l'introduzione del comma 3 all'art. 21.
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