Decreto legislativo 356/1990
Art. 12 — Statuti
Art. 12. Statuti 1. Gli statuti degli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione non associativa devono conformarsi ai seguenti principi: a) gli enti perseguono fini di interesse pubblico e di utilita' sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanita'. Potranno essere, inoltre, mantenute le originarie finalita' di assistenza e di tutela delle categorie sociali piu' deboli. Gli enti possono compiere le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanto disposto alla lettera successiva, necessarie od opportune per il conseguimento di tali scopi; b) gli enti amministrano la partecipazione nella societa' per azioni conferitaria dell'azienda bancaria finche' ne sono titolari. Gli enti non possono esercitare direttamente l'impresa bancaria, nonche' possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie o finanziarie diverse dalla societa' per azioni conferitaria; possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di altre imprese bancarie e finanziarie; c) in via transitoria la continuita' operativa tra l'ente conferente e la societa' conferitaria controllata e' assicurata da disposizioni che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della suddetta societa'; d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle partecipazioni nelle societa' per azioni conferitarie, costituiscono una riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle societa' medesime. La relativa riserva puo' essere investita in titoli della partecipata ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo Stato; e) vanno previste norme che disciplinino il cumulo delle cariche e dei compensi; f) gli enti possono contrarre debiti con le societa' in cui detengono partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefissati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve essere fissato un limite rapportato al patrimonio; g) i proventi di natura straordinaria non destinati alla riserva di cui alla precedente lettera d) ovvero a finalita' gestionali dell'ente possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti alla ricerca scientifica, alla istruzione, all'arte e alla sanita'; h) gli enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo netto del patrimonio in caso di liquidazione. 2. Gli enti di cui all'art. 11, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa, che abbiano effettuato il conferimento dell'intera azienda, perseguono fini associativi che vengono fissati nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di quanto previsto dalle lettere a) e h).
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Inserisce · 1
- D.lgs 481/12 — Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioautoritativoha disposto (con l'art. 43, comma 2) l'introduzione del comma 3 all'art. 12.
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