Decreto legislativo 356/1990
Art. 1 — Fusioni, trasformazioni e conferimenti
Art. 1. Fusioni, trasformazioni e conferimenti 1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine. 2. Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.
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- D.lgs 481/12 — Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioautoritativoha disposto (con l'art. 49, comma 6) la modifica dell'art. 1, comma 1.
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