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Decreto-legge 75/2023

Art. 29 — Misure di contrasto alla peste suina africana

ELI /it/decreto-legge/2023/06/22/75/art/29parte di Decreto-legge 75/2023
Art. 29. Misure di contrasto alla peste suina africana 1. All'articolo 2, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «per prevenire, contenere ed eradicare la peste suina africana» sono sostituite dalle seguenti: «per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa)»; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1: a) coordina i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali competenti per territorio, per le finalita' eradicative della peste suina africana ed il contenimento della specie cinghiale; b) definisce, sentite le regioni interessate, il piano straordinario delle catture a livello nazionale e regionale con tempistica, obiettivi numerici di cattura e, sentita ISPRA, abbattimento e smaltimento, e lo comunica alle regioni; c) individua all'interno del piano di cui alla lettera b) le aree di stoccaggio degli animali catturati o abbattuti e dell'eventuale smaltimento delle carcasse; d) ordina alle competenti Autorita' regionali di procedere all'attuazione del piano di cui alla lettera b) secondo le modalita' previste; e) monitora le attivita' delle regioni e verifica il raggiungimento degli obiettivi prefissati nei termini indicati; f) verifica la regolarita' delle procedure dell'abbattimento e della distruzione degli animali infetti e dello smaltimento delle carcasse di suini nonche' le procedure di disinfezione svolte sotto il controllo della ASL competente; g) in caso di inerzia o mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle competenti autorita' regionali attiva la procedura di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi con le medesime prerogative e strutture regionali, oppure affida a ditte specializzate il servizio utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo.».

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