Decreto-legge 75/2023
Art. 2 — Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili
Art. 2. Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili 1. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facolta' di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' i lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', nonche' i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, tramite procedure di reclutamento conformi all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguate alla tipologia della professionalita' da reclutare e con valutazione dei titoli che tengano conto della anzianita' di servizio. 2. Dall'attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede alle assunzioni di cui al comma 1 nei limiti delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.
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