Decreto-legge 75/2023
Art. 18 — Misure in materia di giustizia tributaria
Art. 18. Misure in materia di giustizia tributaria 1. All'articolo 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, le parole da «, e 68 unita'» a «del presente articolo.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato ad assumere, con le procedure di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, le seguenti ulteriori unita' di magistrati tributari: nell'anno 2024, le unita' di magistrati non assunte ai sensi del precedente periodo, aumentate di 68 unita'; nell'anno 2026, 204 unita'; nell'anno 2029, 204 unita'.». 2. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4: 1) al comma 3 le parole: «di diritto processuale tributario» sono sostituite dalle seguenti: «consistente nella redazione di una sentenza in materia tributaria»; 2) al comma 4: 2.1 nella lettera c), dopo la parola: «penale» e' aggiunta la seguente: «tributario»; 2.2 nella lettera e) le parole: «e fallimentare» sono soppresse; 2.3 la lettera g) e' soppressa; b) all'articolo 4-ter, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. La domanda di partecipazione al concorso per esami per magistrato tributario e' presentata, telematicamente, al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' e nei termini stabiliti con il bando di concorso. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria non ammette a partecipare al concorso i candidati le cui domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel bando di concorso. Il provvedimento di esclusione e' comunicato agli interessati almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.»; c) all'articolo 4-quater: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La commissione di concorso e' composta dal presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado, che la presiede, da venti magistrati scelti tra magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili e militari con almeno quindici anni di anzianita', da quattro professori universitari di ruolo, di cui uno titolare dell'insegnamento di diritto tributario, gli altri titolari di uno degli insegnamenti delle altre materie oggetto di esame, nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori, nominati su proposta del Consiglio nazionale forense e da due dottori commercialisti con almeno quindici anni di anzianita', nominati su proposta del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ai professori universitari componenti della commissione si applicano, a loro richiesta, le disposizioni di cui all'articolo 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Al presidente e ai magistrati componenti della commissione si applica la disciplina dell'esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali, ai sensi del comma 9 del presente articolo. Non possono essere nominati componenti della commissione coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno prestato, a qualsiasi titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato tributario, ordinario, amministrativo e contabile. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere nominati i commissari supplenti destinati a sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento.»; 2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Se i candidati che hanno portato a termine la prova scritta sono piu' di trecento, il presidente, dopo aver provveduto alla valutazione di almeno venti candidati in seduta plenaria con la partecipazione di tutti i componenti della commissione, forma per ogni seduta due sottocommissioni, a ciascuna delle quali assegna, secondo criteri obiettivi, la meta' dei candidati da esaminare. Le sottocommissioni sono rispettivamente presiedute dal presidente o dal magistrato piu' anziano presenti, a loro volta sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai magistrati piu' anziani presenti, e assistite ciascuna da un segretario. La commissione delibera su ogni oggetto eccedente la competenza delle sottocommissioni. Per la valutazione degli elaborati scritti il presidente suddivide ciascuna sottocommissione in tre collegi, composti ciascuno di almeno tre componenti, presieduti dal presidente o dal magistrato piu' anziano. In caso di parita' di voti, prevale quello di chi presiede. Ciascun collegio della medesima sottocommissione esamina gli elaborati di una delle materie oggetto della prova relativamente ad ogni candidato.»; 3) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Per i requisiti di ammissione, le procedure di concorso e i lavori della commissione e delle sottocommissioni se istituite si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, le disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»; d) all'articolo 4-quinquies: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina e tirocinio del magistrato tributario»; 2) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per esami sono classificati secondo il punteggio complessivo conseguito e, nello stesso ordine, sono nominati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, magistrato tributario, nei limiti dei posti messi a concorso. I documenti comprovanti il possesso di titoli di preferenza, a parita' di punteggio, ai fini della nomina, sono presentati, a pena di decadenza, entro il giorno di svolgimento della prova orale.». 3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 6,74 milioni di euro per l'anno 2026, 4,97 milioni di euro per l'anno 2029, 1,2 milioni di euro per l'anno 2030, 0,77 milioni di euro per l'anno 2033, 2,17 milioni di euro per l'anno 2039, 0,02 milioni di euro per l'anno 2042, 0,04 milioni di euro per l'anno 2043, 1,36 milioni di euro per l'anno 2045, 0,25 milioni di euro per l'anno 2046 e 1,61 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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