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Decreto-legge 44/2023

Art. 14 — Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione finalizzate al potenziamento della capacita' amministrat…

ELI /it/decreto-legge/2023/04/22/44/art/14parte di Decreto-legge 44/2023
Art. 14. Istituzione e riorganizzazione di Unita' di missione finalizzate al potenziamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni centrali 1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per le finalita' di cui all'articolo 25 e' istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unita' di missione e' coordinata dal dirigente di livello generale gia' individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unita' di missione e' composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»; b) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: «1-ter. L'Unita' di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attivita' anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicita' e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.». 2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unita' di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1. 3. Fino al 31 dicembre 2026 e' istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unita' per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unita' sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unita' di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, cosi' come indicate nella tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unita' fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attivita' di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia. 4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole da: «e' autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «e' autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»; b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unita' dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unita' di dirigenti sanitari». 5. Al fine di rafforzare le capacita' di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) puo' istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale e' autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non puo' superare il 31 dicembre 2026.

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