Decreto-legge 115/2022
Art. 2 — Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale
Art. 2. Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale 1. All'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il comma 2-bis e' sostituito dai seguenti: «2-bis. Sono clienti vulnerabili i clienti civili: a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124; b) che rientrano tra i soggetti con disabilita' ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) di eta' superiore ai 75 anni. 2-bis.1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i fornitori e gli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza sono tenuti a offrire ai clienti vulnerabili di cui al comma 2-bis, la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualita' del servizio, cosi' come definiti dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con uno o piu' provvedimenti e periodicamente aggiornati. L'ARERA definisce altresi' le specifiche misure perequative a favore degli esercenti il servizio di fornitura di ultima istanza.».
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