Decreto-legge 17/2022
Art. 9 — Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
Art. 9. Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili 1. All'articolo 7-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalita', di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle relative pertinenze, e' considerata intervento di manutenzione ordinaria e non e' subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice.».
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164), ha disposto (con l'art. 7, comma 3-quinquies) la modifica dell'art. 9-ter, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 17/2022 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.