Decreto-legge 17/2022
Art. 41 — Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016
Art. 41. Sospensione del pagamento dei mutui concessi agli enti locali dei territori colpiti dal sisma 2016 1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 e' altresi' differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo, al terzo, al quarto e al quinto anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.». 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 42.
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