Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 4/2022Art. 18
Decreto-legge 4/2022

Art. 18 — Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

ELI /it/decreto-legge/2022/01/27/4/art/18parte di Decreto-legge 4/2022
Art. 18. Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi 1. Alla tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, i numeri 4 e 14 sono soppressi. 2. All'articolo 22 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 2-ter e' abrogato. 3. All'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole «sviluppo delle imprese» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del petrolio, del carbone e del gas naturale».

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 4/2022 · fonte Normattiva ↗

← Art. 17 Art. 19 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.