Decreto-legge 82/2021
Art. 1 — Definizioni
Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita' necessarie per proteggere dalle minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilita', la confidenzialita' e l'integrita', e garantendone altresi' la resilienza; b) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica; c) decreto legislativo NIS, il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione; d) CISR, il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124; e) DIS, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 2007; f) AISE, l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'articolo 6 della legge n. 124 del 2007; g) AISI, l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'articolo 7 della legge n. 124 del 2007; h) COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 30 della legge n. 124 del 2007; i) strategia nazionale di cybersicurezza, la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.
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