Decreto-legge 73/2021
Art. 61 — Fondo italiano per la scienza
Art. 61. Fondo italiano per la scienza 1. Al fine di promuovere lo sviluppo della ricerca fondamentale, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato "Fondo italiano per la scienza" con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo attraverso procedure competitive ispirate ai parametri dello European Research Council (ERC), con particolare riferimento alle tipologie denominate "Starting Grant" e "Advanced Grant". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.
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