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Decreto-legge 41/2021

Art. 16 — Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI

ELI /it/decreto-legge/2021/03/22/41/art/16parte di Decreto-legge 41/2021
Art. 16. Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI 1. Per le «Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)» concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 121 milioni di euro per l'anno 2021 e in 12 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

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