Decreto-legge 104/2020
Art. 88 — Decontribuzione cabotaggio crociere
Art. 88. Decontribuzione cabotaggio crociere 1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 e di salvaguardare i livelli occupazionali delle imprese esercenti attivita' crocieristica e di cabotaggio marittimo, nonche' per consentire la prosecuzione delle attivita' essenziali marittime, la continuita' territoriale, la salvaguardia dei livelli occupazionali, la competitivita' ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30, sono estesi, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unita' o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attivita' di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonche' adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. 2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' attuative del comma 1, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021. 3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 28 milioni di euro per l'anno 2020 e 7 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e a 35 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede ai sensi dell'articolo 114.
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- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativoha disposto (con l'art. 73, comma 7) la modifica dell'art. 88, comma 1.
- D.L. 121/09 — Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastruttureautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n. 267), ha disposto (con l'art. 4, comma 4-bis) la modifica dell'art. 88, comma 1.
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