Decreto-legge 76/2020
Art. 21 — Responsabilita' erariale
Art. 21. Responsabilita' erariale 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta' dell'evento dannoso.". 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2021, la responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e' da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita' prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
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Modifica · 2
- D.L. 77/05 — Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzautoritativoha disposto (con l'art. 51, comma 1, lettera h)) la modifica dell'art. 21, comma 2.
- D.L. 44/04 — Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle aautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, (in S.O. n. 23, relativo alla G.U. 21/06/2023, n. 143), ha disposto (con l'art. 1, comma 12-quinquies, lettera a)) la modifica dell'art.…
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