Decreto-legge 34/2020
Art. 221 — Modifiche all'art
Art. 221. Modifiche all'art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 1. All'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 2, e' aggiunto infine il seguente periodo: "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale.".
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 198/12 — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)autoritativoha disposto (con l'art. 8, comma 8) la modifica dell'art. 221, comma 8; (con l'art. 8, comma 9) la modifica dell'art. 221, comma 3.
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