Decreto-legge 34/2020
Art. 145 — Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo
Art. 145. Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo 1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutati, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.
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- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 12, lettera a)) la modifica dell'art. 145, comma 1.
- D.L. 73/05 — Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 24/07/2021, n. 176), ha disposto (con l'art. 9, comma 1) la modifica dell'art. 145, comma 1.
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