Decreto-legge 23/2020
Art. 30 — Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro
Art. 30. (Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro) 1. Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte a evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. 2. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto on il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi del comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono stabiliti altresi' i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativoha disposto (con l'art. 125, comma 5) l'abrogazione dell'art. 30.
↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 23/2020 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.