Decreto-legge 23/2020
Art. 17 — Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 17. (Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) 1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2-bis, le parole "ad elevato valore corrente di mercato e" sono soppresse; b) al comma 4-bis, e' aggiunto infine il seguente periodo: "La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per societa' ad azionariato particolarmente diffuso."
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