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Decreto-legge 162/2019

Art. 41 — Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare

ELI /it/decreto-legge/2019/12/30/162/art/41parte di Decreto-legge 162/2019
Art. 41. Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare 1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresi', alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

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