Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 124/2019Art. 21
Decreto-legge 124/2019

Art. 21 — Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici

ELI /it/decreto-legge/2019/10/26/124/art/21parte di Decreto-legge 124/2019
Art. 21. Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici 1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 2-quinques sono aggiunti i seguenti: "2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies.".

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 124/2019 · fonte Normattiva ↗

← Art. 20 Art. 22 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.