Decreto-legge 124/2019
Art. 16 — Semplificazioni fiscali
Art. 16. Semplificazioni fiscali 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. 1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.".
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 41/03 — Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, dautoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 21) la modifica dell'art. 16-bis, comma 4.
- D.L. 198/12 — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)autoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49), ha disposto (con l'art. 3, comma 10-novies) la modifica dell'art. 16-bis, comma 4.
↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 124/2019 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.