Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 124/2019Art. 16
Decreto-legge 124/2019

Art. 16 — Semplificazioni fiscali

ELI /it/decreto-legge/2019/10/26/124/art/16parte di Decreto-legge 124/2019
Art. 16. Semplificazioni fiscali 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell'IVA. 1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell'IVA.".

Modificato / richiamato da

Modifica · 2

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 124/2019 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.