Decreto-legge 105/2019
Art. 3 — Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G
Art. 3. Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G 1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), si applicano ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), anche nei casi in cui sono tenuti alla notifica di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 6, i poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono esercitati previa valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, da parte dei centri di valutazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), sulla base della disciplina prevista in attuazione del predetto regolamento. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 6, le condizioni e le prescrizioni relative ai beni e servizi acquistati con contratti gia' autorizzati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, in data anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, qualora attinenti alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), possono essere modificate o integrate, con la procedura di cui al comma 2, con misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare livelli di sicurezza equivalenti a quelli previsti dal presente decreto, anche prescrivendo, ove necessario, la sostituzione di apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul piano della sicurezza.
Modificato / richiamato da
Modifica · 2
- D.L. 162/12 — Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazautoritativoha disposto (con l'art. 27, comma 1, lettera o) la modifica dell'art. 3, comma 1.
- D.L. 82/06 — Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architetturaautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2021, n. 109 (in G.U. 04/08/2021, n. 185), ha disposto (con l'art. 16, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 3, comma 1.
Abroga · 1
- D.L. 82/06 — Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architetturaautoritativoha disposto (con l'art. 16, comma 9, lettera b)) l'abrogazione del comma 2 dell'art. 3; (con l'art. 16, comma 9, lettera c)) la modifica dell'art. 3, commi 1 e 3 e l'abrogazione del comma 3 dell'art.…
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