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Decreto-legge 34/2019

Art. 16 — Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante

ELI /it/decreto-legge/2019/04/30/34/art/16parte di Decreto-legge 34/2019
Art. 16. Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attivita' d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

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