Decreto-legge 4/2019
Art. 13 — Disposizioni transitorie e finali
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilita' di presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto personalizzato definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare. 2. Sono in ogni caso fatte salve le potesta' attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
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- D.L. 48/05 — Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. (23G000autoritativo, nel modificare l'art. 1, comma 318 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (in S.O. n. 43 relativo alla G.U. 29/12/2022, n. 303), ha conseguentemente disposto (con l'art. 13, comma 4) la modifica dell'ar…
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