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Decreto-legge 148/2017

Art. 19 — Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore

ELI /it/decreto-legge/2017/10/16/148/art/19parte di Decreto-legge 148/2017
Art. 19. Liberalizzazione in materia di collecting diritti d'autore 1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 15-bis, comma 2-ter, terzo periodo, dopo le parole: «Societa' italiana degli autori e degli editori» sono aggiunte le seguenti: «e gli altri organismi di gestione collettiva», e la parola «remuneri» e' sostituita dalla seguente: «remunerino»; b) all'articolo 180: 1) al primo comma, dopo le parole: «Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)», sono aggiunte le seguenti: «ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»; 2) al terzo comma, le parole: «dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «della Societa' italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» e la parola: «esso» e' sostituita dalla seguente: «essa». 2. Per gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633, stabiliti in Italia, l'esercizio dell'attivita' di intermediazione e' in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35. 3. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: «Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «definisce con proprio provvedimento»; b) all'articolo 20, comma 2, le parole: «organismi di gestione collettiva ed» sono soppresse.

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