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Decreto-legge 91/2017

Art. 9 — Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti

ELI /it/decreto-legge/2017/06/20/91/art/9parte di Decreto-legge 91/2017
Art. 9. Misure urgenti ambientali in materia di classificazione dei rifiuti 1. I numeri da 1 a 7 della parte premessa all'introduzione dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014».

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