Decreto-legge 50/2017
Art. 9 — (Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise)
Art. 9. (Avvio della sterilizzazione delle clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell'IVA e delle accise) 1. All'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole "e' incrementata di tre punti percentuali dal 1° gennaio 2018" sono sostituite dalle seguenti: "e' incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 e di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 e di un ulteriore punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020"; b) alla lettera b), le parole "e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "e di ulteriori 0,4 punti percentuali dal 1° gennaio 2019; la medesima aliquota e' ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 rispetto all'anno precedente ed e' fissata al 25 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021"; c) alla lettera c), le parole "2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "2019".
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- D.L. 34/05 — Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' autoritativoha disposto (con l'art. 148, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 9-bis, comma 2.
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