Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 50/2017Art. 35
Decreto-legge 50/2017

Art. 35 — Misure urgenti in tema di riscossione

ELI /it/decreto-legge/2017/04/24/50/art/35parte di Decreto-legge 50/2017
Art. 35. (Misure urgenti in tema di riscossione) Al decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 3, le parole da "dei comuni" a "essi" sono sostituite dalle seguenti: "delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle societa' di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse"; b) all'articolo 2, il comma 2, e' sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attivita' di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle societa' da esse partecipate.".

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 50/2017 · fonte Normattiva ↗

← Art. 34 Art. 36 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.