Decreto-legge 50/2017
Art. 30 — Altre disposizioni in materia di farmaci
Art. 30. (Altre disposizioni in materia di farmaci) 1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 402, e' inserito il seguente: "402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali e' stato riconosciuto, da parte dell'Aifa, il possesso del requisito dell'innovativita' condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e non accedono alle risorse di cui ai Fondi previsti ai commi 400 e 401.".
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