Decreto-legge 189/2016
Art. 37 — Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza
Art. 37. Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza 1. In considerazione dell'impegno straordinario connesso con la gestione dell'emergenza, le amministrazioni pubbliche direttamente coinvolte nella gestione degli interventi volti a fronteggiare gli eventi calamitosi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dei commi 1 e 1-bis, dell'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono autorizzate a differire, con provvedimento motivato, i termini dei periodi di pagamento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2002, n. 231, per il tempo strettamente necessario e, comunque, entro il limite massimo di centoventi giorni.
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