Decreto-legge 189/2016
Art. 18 — Centrale unica di committenza
Art. 18. Centrale unica di committenza 1. I soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza e' individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. 3. I rapporti tra il Commissario straordinario e la centrale unica di committenza individuata al comma 2 sono regolati da apposita convenzione.
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- D.L. 198/12 — Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)autoritativoha disposto (con l'art. 5, comma 9, lettera a)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, alinea; (con l'art. 5, comma 9, lettera b)) la modifica dell'art. 18-bis, comma 1, lettera a); (con l'art. 5, co…
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