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Decreto-legge 133/2014

Art. 22 — Conto termico

ELI /it/decreto-legge/2014/09/12/133/art/22parte di Decreto-legge 133/2014
Art. 22. (Conto termico) 1.Al fine di agevolare l'accessibilita' di imprese, famiglie e soggetti pubblici ai contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica, l'aggiornamento del sistema di incentivi di cui al comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e' definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre 2014, secondo criteri di semplificazione procedurale, con possibilita' di utilizzo di modulistica predeterminata e accessibilita' online, e perseguendo obiettivi di diversificazione e innovazione tecnologica, in grado di favorire il massimo accesso alle risorse gia' definite ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28. 2. Entro il 31 dicembre 2015 il Ministero dello sviluppo economico effettua, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il monitoraggio dell'applicazione del sistema di incentivi aggiornato di cui al comma 1 e, se del caso, adotta entro i successivi 60 giorni un decreto correttivo, in grado di dare la massima efficacia al sistema, relazionando alle competenti Commissioni Parlamentari.

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