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Decreto-legge 133/2014

Art. 11 — (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto)

ELI /it/decreto-legge/2014/09/12/133/art/11parte di Decreto-legge 133/2014
Art. 11. (Disposizioni in materia di defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto) 1. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e la parola: "200" e' sostituita dalla seguente: "50"; b) al comma 2-ter, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle seguenti: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e la parola: "200" e' sostituita dalla seguente: "50". c) dopo il comma 2-quater e' aggiunto il seguente: "2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non puo' superare l'importo di 2 miliardi di euro.".

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