Decreto-legge 90/2014
Art. 41 — Misure per il contrasto all'abuso del processo
Art. 41. (Misure per il contrasto all'abuso del processo) 1. All'articolo 26 dell'allegato 1 (Codice del processo amministrativo) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, puo' altresi' condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione e' fondata su ragioni manifeste."; b) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Nelle controversie in materia di appalti di cui agli articoli 119, lettera a), e 120 l'importo della sanzione pecuniaria puo' essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto, ove superiore al suddetto limite.".
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