Open·Parlamento
HomeNormeDecreto-legge 66/2014Art. 17
Decreto-legge 66/2014

Art. 17 — (Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica)

ELI /it/decreto-legge/2014/04/24/66/art/17parte di Decreto-legge 66/2014
Art. 17. (Concorso degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica) 1. Per l'anno 2014, gli importi corrispondenti alle riduzioni di spesa autonomamente deliberate dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte Costituzionale, secondo le modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, sono versati, nella misura complessiva di 50 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato. 2. Per l'anno 2014 gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e degli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa e contabile sono ridotti, complessivamente, di 5,5 milioni di euro. 3. Le somme versate dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nell'anno 2014, relative all'avanzo di gestione dell'anno 2012 per l'importo di euro 4.532.000, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

↑ Tutti gli articoli di Decreto-legge 66/2014 · fonte Normattiva ↗

← Art. 16 Art. 18 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.