Decreto-legge 91/2013
Art. 6 — Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea
Art. 6. Disposizioni urgenti per la realizzazione di centri di produzione di arte contemporanea 1. Al fine di favorire il confronto culturale e la realizzazione di spazi di creazione e produzione di arte contemporanea, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su indicazione dell'Agenzia del Demanio, anche sulla base di segnalazione dei soggetti interessati, individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all'utilizzazione, alla valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, i beni immobili di proprieta' dello Stato, non utilizzabili per altre finalita' istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che possono essere destinati ad ospitare studi di giovani artisti contemporanei italiani e stranieri. 2. I beni individuati ai sensi del comma 1 sono locati o concessi al canone di mercato abbattuto del 10 per cento, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del locatario o del concessionario, in favore di cooperative di artisti e associazioni tra artisti, di eta' compresa tra 18 e 35 anni, italiani e stranieri, a cura dell'ente gestore, mediante asta pubblica, con evidenziazione dei criteri di aggiudicazione. I soggetti collettivi beneficiari della misura devono dimostrare il possesso in capo ai soci o agli associati di riconosciute competenze artistiche. L'eventuale sub-concessione o sub-locazione deve essere preventivamente autorizzata dall'ente gestore. 3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di utilizzo dei beni di cui al comma 1 per finalita' artistiche nonche' le modalita' di sponsorizzazione dei beni individuati ai sensi del presente articolo, al fine di sostenere, in tutto o in parte, i costi connessi alla locazione, concessione, gestione e valorizzazione del bene stesso. 4. Le regioni, le province, i comuni, su richiesta dei soggetti di cui al comma 2, possono dare in locazione, per le finalita' e con le modalita' di cui al presente articolo, i beni di loro proprieta'. 5. Le risorse derivanti dalle operazioni di locazione o concessione di cui ai commi 2 e 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere prioritariamente destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano prioritariamente le risorse rivenienti dalle operazioni di cui al comma 4 alla riduzione del proprio debito.
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