Decreto-legge 69/2013
Art. 77 — Conciliazione giudiziale
Art. 77. (Conciliazione giudiziale) 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 185 e' inserito il seguente: "185-bis. (Proposta di conciliazione del giudice) - Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando e' esaurita l'istruzione, deve formulare alle parti una proposta transattiva o conciliativa. Il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio."; b) all'articolo 420, primo comma, primo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa"; allo stesso comma, secondo periodo, dopo la parola "transattiva" sono aggiunte le parole "o conciliativa".
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